Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno
Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 - Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente